Decreto salva Superbonus crediti ceduti e lavori non completati

Con il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212 Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (23G00226) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2023) il legislatore ha deciso di apportare una serie di misure molto importanti in ambito edilizio.

La sorte dei crediti ceduti nel caso di interruzione dei lavori

Il Decreto in oggetto, per venire incontro ai committenti che loro malgrado si sono trovati in una situazione di stallo nei lavori, contiene una forma di sanatoria per i crediti maturati in assenza del raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento energetico.

Come noto, a fronte di lavorazioni incomplete nei termini di legge, si correva il rischio di perdere la detrazione.

Nella predetta ipotesi, l’Agenzia delle Entrate, venendo meno il requisito del passaggio di classe energetica, avrebbe dovuto recuperare dal committente le somme già detratte o cedute.

Chiaramente, l’azione di recupero da parte dell’AdE avrebbe causato notevole contenzioso nei confronti delle ditte appaltatrici per la responsabilità nel ritardo dei lavori.

Inoltre, avrebbe esposto numerosi committenti per somme ingenti a fronte di lavori incompleti.

Tale rischio è molto elevato in quanto, a causa del blocco delle cessioni, molti committenti hanno subito ritardi considerevoli o sospensioni delle lavorazioni.

Con il Decreto del 2023, invece, si è creata una sorta di “sanatoria”.

La sanatoria per i crediti ceduti o opzionati con sconto in fattura

L’AdE si asterrà dal recupero della detrazione fiscale già utilizzata anche se gli interventi non verranno completati.

La disposizione fissa delle regole ben precise: le spese devono essere sostenute entro dicembre 2023 per i lavori che beneficiano di cessione o sconto in fattura e deve essere dimostrato il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori effettuati.

In pratica, a fronte del classico primo SAL certificato, nel caso di impossibilità sopravvenuta a concludere nei termini le lavorazioni appaltate, le somme di cui il committente ha beneficiato tramite sconto in fattura o cessione non verranno recuperate dall’Agenzia delle Entrate.

I crediti esclusi

Si segnala che la norma in esame ha indicato quali detrazioni sanabili quelle spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1.

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