La consulenza tecnica in mediazione: riservatezza e produzione processuale

Dalla sentenza Padova 1143/2025 una lettura ristretta della CTM utilizzabile in giudizio

La sentenza n. 1143/2025 del Tribunale di Padova (21 luglio 2025, Giudice dott.ssa Margherita Longhi) rappresenta un momento decisivo nella definizione del regime normativo della consulenza tecnica in mediazione (CTM), segnando una rottura netta con gli atteggiamenti più permissivi del passato. Nel caso deciso, il Tribunale dichiara esplicitamente inutilizzabile in giudizio una perizia tecnica redatta nel corso di una procedura di mediazione facoltativa, proprio per l’assenza di un accordo specifico tra le parti sulla producibilità della relazione al momento della nomina dell’esperto.

Questa decisione impone una revisione delle prassi operative e una pianificazione molto più consapevole della CTM già in fase di mediazione.

  1. Il fatto: appalto privato, decreto ingiuntivo e opposizione

Il Tribunale di Padova affronta un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione. Una ditta appaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di lavori, il cui corrispettivo era fissato a corpo (€ 39.303,87 oltre IVA al 10%) secondo un computo metrico allegato al contratto.

Il committente-opponente contestava l’integralità dell’esecuzione, lamentando specificamente:

  • la mancata realizzazione completa dei lavori sulla pavimentazione esterna (marciapiede perimetrale, zona piscina, vialetti), in particolare la mancata demolizione del massetto e posa di membrana di isolamento;
  • il ritardo nell’esecuzione delle opere;
  • il diritto al risarcimento dei danni patiti per effetto della trascuratezza nella conduzione del cantiere.

Le parti, sebbene la mediazione non fosse obbligatoria nel procedimento monitorio, avevano comunque esperito una procedura di mediazione facoltativa. Durante questa procedura, era stata nominata un’esperta tecnica incaricata di verificare lo stato dei lavori e l’esattezza dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In giudizio, l’impresa appaltatrice tentava di far valere, tra gli altri elementi, la perizia redatta nel corso della mediazione come supporto alla propria tesi di adempimento integrale dei lavori contrastati

  1. La questione giuridica: utilizzabilità della CTM in assenza di accordo esplicito

Il Tribunale, affrontando direttamente la questione preliminare dell’utilizzabilità della perizia tecnica di mediazione, richiama e applica il nuovo art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010 (nella versione risultante dalle modifiche della riforma Cartabia). La norma prevede testualmente:

“Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. (…) Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile”.

Il Tribunale accerta che nessun accordo era stato verbalizzato tra le parti circa la possibilità di utilizzare la perizia di mediazione nel successivo giudizio.

Data questa constatazione, il Tribunale dichiara conseguentemente che la perizia non poteva essere utilizzata, poiché rimane pienamente applicabile il regime ordinario di riservatezza sancito dall’art. 9 d.lgs. 28/2010, il quale sancisce il dovere di riservatezza di:

  • mediatore, organismo e strutture che prestano servizio nella mediazione;
  • partecipanti al procedimento;

“in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite” durante la mediazione. La riservatezza si estende anche alla consulenza tecnica nominata nel corso della procedura, coperta dal medesimo regime di segretezza.

La lettura ristretta della norma e l’inversione di onere

    La sentenza applica l’art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, con una interpretazione nettamente restrittiva rispetto ai precedenti atteggiamenti giurisprudenziali più tolleranti.

    Nella prassi precedente alla riforma Cartabia, e anche nei primi anni di applicazione della riforma stessa, diversi Tribunali avevano:

    • ammesso la producibilità di fatto della CTM in giudizio, pur riconoscendo una certa “irregolarità” della produzione;
    • valutato la relazione ex art. 116 c.p.c. come “prova atipica”, fondando questa scelta su argomenti di economicità processuale e di utilità tecnica;
    • tollerato, implicitamente, che le parti “scoprissero” la convenienza della producibilità solo in corso di giudizio, senza che fosse necessario un accordo esplicito raggiunto in mediazione.

    Il Tribunale di Padova, viceversa, esclude questa tolleranza:

    • non basta il semplice silenzio o l’assenza di una clausola di esclusione della riservatezza;
    • è necessario un accordo positivo, esplicito e verbalizzato al momento della nomina dell’esperto;
    • in assenza, la CTM rimane completamente inutilizzabile, senza margini di valutazione discrezionale circa l’opportunità di ammetterla per ragioni di economicità.

    Questo rovescia di fatto l’onere: non è la parte che intende impedire l’uso della perizia che deve “muoversi” chiedendo esplicitamente la riservatezza, ma è chi vuole che la perizia sia utilizzabile che deve richiedere e ottenere un accordo affermativo.

    Il principio della riservatezza come “architrave” della mediazione

      Dietro questa lettura ristretta si cela una scelta normativa e concettuale profonda: la riservatezza non è un accidente della mediazione, ma il suo elemento costitutivo.

      La mediazione civile è disciplinata dal d.lgs. 28/2010 come un procedimento informale, consensuale, proteggendo dal diritto processuale ordinario. I principi di:

      • informalità: nessuno vincolo di forma, nessun regime di prove rigido, nessuno obbligo di motivazione;
      • riservatezza: protezione dalla divulgazione e dall’uso processuale dei contenuti discussi;
      • autonomia delle parti: controllo totale sugli accordi e sugli esiti;

      costituiscono l’ossatura dell’istituto, differenziandolo dal processo civile ordinario (pubblico, formalizzato, strutturato nel contraddittorio processuale).

      Se si permettesse una producibilità “di fatto” o “tollerata” della CTM, anche senza accordo esplicito, rischierebbe di “processualizzare” la mediazione, trasformandola da procedimento alternativo a anticamera istruttoria del giudizio. Le parti perderebbero il beneficio di uno spazio “protetto” dove discutere di questioni tecniche senza il timore che ogni documento possa trasformarsi in arma processuale contro di loro.

      La sentenza di Padova, dunque, rafforza la protezione della riservatezza proprio per preservare l’identità e l’utilità della mediazione come istituto distinto e alternativo al processo

      Le conseguenze pratiche: della CTM inutilizzata

        Nel caso concreto, il Tribunale esclude l’utilizzabilità della perizia e, constatando che l’impresa appaltatrice non aveva proposto altri mezzi di prova adeguati per dimostrare l’esecuzione integrale dei lavori, procede alla liquidazione del credito secondo il principio consolidato in materia di appalto a corpo: dal prezzo complessivo vengono detratti i costi delle opere non provate come eseguite.

        L’impresa, quindi:

        • non può giovarsi della perizia tecnica formata in mediazione (per assenza di accordo di producibilità);
        • non dispone di altri elementi probatori idonei (testimoni specifici, documentazione amministrativa, controlli di cantiere, ecc.);
        • risulta inetta a provare l’adempimento delle lavorazioni contestate.

        La sentenza identifica le lavorazioni non provate (voci A2, A3, A4, A5, A6 del computo metrico) e le detrae dal corrispettivo complessivo, riducendo l’importo dovuto da circa € 11.024 a € 5.366,95 (IVA inclusa).

        Questo esito dimostra che l’inutilizzabilità della CTM non è una questione astratta di riservatezza, ma ha conseguenze economiche concrete sulla liquidazione del credito e sulla distribuzione del rischio probatorio.

        1. L’onere della prova e la diversificazione dei mezzi istruttori

        Un insegnamento importante della sentenza concerne il rapporto tra CTM e onere della prova.

        L’avvocato che assiste una parte in mediazione, e che decide di nominare un’esperta tecnica, spesso nutre la speranza (talvolta illusoria) che la perizia diverrà “la prova risolutiva” del contenzioso. Se la perizia è conforme alle posizioni della propria parte, la si immagina come uno strumento quasi automatico di vittoria in giudizio.

        Ma la sentenza di Padova insegna che:

        • la CTM, se inutilizzabile, rimane soltanto uno strumento di valutazione interna durante la mediazione, utile per calibrare la trattativa ma non per provare in giudizio;
        • non è ammissibile una strategia probatoria che si affida esclusivamente a un elemento (la CTM) che potrebbe risultare inutilizzabile per ragioni di riservatezza;
        • è indispensabile articolare una pluralità di mezzi di prova: documentazione amministrativa, comunicazioni scritte, testimoni, sopralluoghi successivi al giudizio, ecc.

        Nel caso di specie, l’impresa avrebbe dovuto provare l’esecuzione delle lavorazioni non semplicemente attraverso la perizia di mediazione, ma mediante:

        • fotografie documentali dei lavori nel corso della loro esecuzione;
        • certificazioni di enti terzi (es. ENEA, per i lavori in bonus 110%);
        • testimonianze di tecnici, responsabili di cantiere, fornitori di materiali;
        • comunicazioni scritte tra appaltatore e committente che confermassero lo stato dei lavori.

        L’assenza di questa diversificazione probatoria ha esposto l’impresa al rischio di soccombenza, indipendentemente dal destino della perizia di mediazione.

        1. La programmazione consapevole della CTM: il “doppio binario”

        Dalla sentenza emerge una conclusione operativa importante: la scelta sulla natura della CTM deve essere presa consapevolmente al momento della nomina dell’esperto, non lasciata al caso o al silenzio.

        Ciò comporta distinguere tra due “binari” diversi di utilizzo della CTM:

        Primo binario: CTM riservata (assenza di accordo di producibilità)

        In questa ipotesi:

        • la relazione rimane coperta integralmente dal regime di riservatezza ex art. 9 d.lgs. 28/2010;
        • non può essere utilizzata nel giudizio successivo, nemmeno come elemento di valutazione probatoria marginale;
        • svolge una funzione esclusivamente conciliativa: supporta la discussione e la negoziazione tra le parti in mediazione, creando uno spazio informale e “protetto” dove valutare la solidità tecnica delle posizioni;
        • consente ai legali di acquisire “intelligence” tecnica senza il rischio che essa si trasformi in arma processuale contro il loro cliente;
        • preserva il valore strategico della segretezza: se il perito identifica criticità nella posizione della propria parte, questa rimane confinata allo spazio mediativo.

        Secondo binario: CTM producibile (accordo esplicito sulla producibilità)

        In questa ipotesi:

        • la relazione è producibile in giudizio, previa verbalizzazione dell’accordo in mediazione;
        • il giudice la valuta ex art. 116 c.p.c. come prova atipica, con piena discrezionalità sul peso probatorio;
        • rappresenta un elemento di prova già disponibile nel fascicolo processuale, potenzialmente in grado di ridurre o di eliminare la necessità di una CTU;
        • comporta un vantaggio di economia processuale: i tempi e i costi della prova tecnica sono già determinati in mediazione;
        • richiede però di accettare la trasparenza e il contraddittorio: il contenuto della relazione sarà esposto alle critiche della controparte in giudizio e dovrà reggere il suo scrutinio.

        La sentenza di Padova, dichiarando inutilizzabile la CTM non coperta da accordo, elimina la zona grigia tra i due binari: non è più possibile “scoprire” in giudizio l’utilità della perizia e tentare di utilizzarla retroattivamente, con il pretesto che le parti non avevano esplicitamente escluso la producibilità.

        La normativa di riferimento: art. 8 comma 7 e art. 9 d.lgs. 28/2010

          L’art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010 (nella formulazione risultante dalla riforma Cartabia) rappresenta una novità significativa rispetto al testo originario del decreto del 2010.

          Prima della riforma, la disciplina della CTM era assai meno articolata:

          • l’art. 8 autorizzava il mediatore a nominare esperti;
          • nulla diceva, esplicitamente, sulla possibilità di utilizzare la relazione dell’esperto in giudizio.

          Su questo vuoto normativo si era formata una giurisprudenza prassi diffusa e variegata, che spesso ammetteva la producibilità “tollerata” della CTM, anche senza un accordo espresso, in nome dell’utilità tecnica e dell’economicità processuale.

          La riforma Cartabia colma il vuoto in modo esplicito e volutamente restrittivo:

          • stabilisce che la producibilità in giudizio è eccezionale, non ordinaria;
          • richiede un accordo specifico tra le parti, non il semplice silenzio;
          • l’accordo deve riguardare specificamente la “producibilità in giudizio”, non genericamente la “nomina dell’esperto”;
          • l’accordo deve essere assunto al momento della nomina, non posteriormente;
          • in presenza dell’accordo, la relazione è valutabile ex art. 116 c.p.c.; in assenza, si applica pienamente l’art. 9 (riservatezza).

          L’art. 9 d.lgs. 28/2010 sancisce il dovere di riservatezza di:

          • mediatore, organismo di mediazione, strutture di supporto;
          • ogni partecipante al procedimento;

          “in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite” durante la mediazione. Questo dovere è incondizionato e assoluto, salvo la deroga convenzionale prevista dall’art. 8, comma 7.

          1. Implicazioni per i professionisti

          Per l’avvocato che assiste il cliente in mediazione

          La sentenza richiede una pianificazione consapevole della CTM già dall’inizio della procedura:

          Passo 1. Valutazione preliminare

          • Analizzare realisticamente il rischio di proseguimento del contenzioso in giudizio;
          • se il rischio è concreto, decidere strategicamente se la CTM servirà principalmente alla negoziazione o se si intende farla valere nel processo.

          Passo 2. Comunicazione al mediatore e alle parti

          • Se si intende che la CTM sia utilizzabile in giudizio, comunicarlo esplicitamente al mediatore e alle altre parti;
          • richiedere che il quesito sulla producibilità sia sottoposto alle parti e che sia raggiunto un accordo.

          Passo 3. Verbalizzazione dell’accordo

          • Insistere affinché l’accordo sulla producibilità (o sulla riservatezza) sia verbalizzato chiaramente nel verbale di mediazione;
          • non fidarsi di intese verbali o implicite.

          Passo 4. Gestione della CTM nella strategia processuale

          • Se la CTM è riservata, utilizzarla come strumento di valutazione interna, non come elemento su cui fondare la tesi processuale;
          • se la CTM è producibile, prepararsi al contradittorio sulla relazione nel giudizio successivo;
          • in entrambi i casi, articolare una pluralità di mezzi di prova, non affidandosi unicamente alla perizia.

          Per il mediatore e l’organismo di mediazione

          La sentenza di Padova impone una ristrutturazione della modulistica e della prassi operativa:

          1. Informazione alle parti
          • Al momento della nomina dell’esperto, sottoporre esplicitamente alle parti il quesito circa la producibilità della relazione in giudizio;
          • spiegare le conseguenze della scelta: se accordata la producibilità, la relazione potrà essere utilizzata come elemento di prova nel giudizio successivo; se no, resterà coperta da riservatezza.
          1. Verbalizzazione
          • Cristallizzare l’esito della decisione nel verbale di mediazione, senza margini di ambiguità;
          • indicare chiaramente se le parti hanno concordato la producibilità, hanno esplicitamente escluso, o hanno rimandato la decisione;
          • registrare, possibilmente, l’adesione firmata di ciascuna parte, così da evitare contestazioni successive.
          1. Protezione della riservatezza
          • Se le parti hanno scelto la riservatezza, proteggere fermamente la CTM e rifiutare qualsiasi richiesta di produzione in giudizio, anche se presentata dalla parte stessa che aveva nominato l’esperto;
          • considerare, eventualmente, la possibilità di esercitare un diritto di rifiuto oppositivo qualora un giudice tentasse di accedere alla perizia in violazione dell’accordo.

          Per l’esperto tecnico nominato in mediazione

          1. Consapevolezza del regime applicabile
          • Chiarire con il mediatore se la relazione sarà o meno producibile in giudizio;
          • se producibile, adottare uno standard di rigore tecnico equivalente a quello di una CTU ordinaria (perché la relazione potrà essere sottoposta a contradittorio processuale);
          • se riservata, mantenere la riservatezza, anche se successivamente sollecitato a produrre la relazione.
          1. Trasparenza nella redazione
          • Documentare chiaramente il metodo di indagine, i sopralluoghi effettuati, le consultazioni tecniche adoperate;
          • qualora la relazione sia producibile, mettere in conto che sarà sottoposta a critica della controparte e a possibile controreplica tecnica.

            Raccordo con la riforma Cartabia: il contesto normativo più ampio

            La sentenza di Padova si iscrive in un contesto normativo più ampio di rafforzamento della mediazione civile, perseguito dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022, con successive modifiche introdotte dal d.lgs. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025).

            Le modifiche del correttivo hanno incluso:

            • l’estensione del termine ordinario di conclusione della mediazione a sei mesi (contro i tre originari), con possibilità di proroga fino a nove;
            • l’introduzione di modalità di mediazione telematica e audiovisiva;
            • il confermamento della riservatezza come principio cardine della mediazione civile e commerciale.

            In questa prospettiva, la sentenza di Padova non rappresenta un’anomalia, ma una lettura coerente con la volontà normativa di mantenere la mediazione come procedimento informale e protetto, opposto al modello processuale strutturato del giudizio ordinario.

            1. Raccomandazioni conclusive

            Sulla base della sentenza del Tribunale di Padova, è possibile formulare alcune raccomandazioni operative per evitare le trappole incontrate dall’impresa nel caso deciso:

            1. Pianificare la CTM già al primo incontro di mediazione

            Discutere apertamente, nella riunione iniziale, se e come le parti intendono avvalersi di una perizia tecnica. Non rinviare questa decisione a momento successivo.

            1. Dichiarare esplicitamente le intenzioni sulla producibilità

            Se si desidera che la CTM sia utilizzabile in giudizio, dirlo chiaramente. Se si preferisce la riservatezza, comunicarlo altrettanto esplicitamente. Evitare zone grigie.

            1. Fare verbalizzare l’accordo nel verbale di mediazione

            Non contentarsi di intese verbali. Il verbale deve contenere una dichiarazione specifica circa il regime di riservatezza applicabile alla CTM.

            1. Nominare l’esperto secondo i criteri appropriati al “binario” scelto

            Se la CTM è riservata, è possibile privilegiare criteri di efficienza e economia. Se la CTM è producibile, è opportuno selezionare un esperto con esperienza e credibilità tecnica elevata, poiché dovrà reggere il contradittorio processuale.

            1. Articolare una strategia probatoria plurale in giudizio

            Non affidarsi unicamente alla CTM (sia essa producibile o meno). Documentare tutte le prove alternative: documentazione, testimoni, perizie esterne, ecc.

            1. In caso di mancato accordo sulla producibilità, escludere la CTM dalla strategia processuale

            Se in mediazione non è stato raggiunto accordo sulla producibilità, non tentare comunque di introdurre la perizia in giudizio. Il rischio è una dichiarazione di inutilizzabilità (come accaduto a Padova) e una perdita reputazionale.

            Conclusione: dalla riservatezza alla programmazione strategica

            La sentenza del Tribunale di Padova n. 1143/2025 consolida un messaggio normativo definitivo: la consulenza tecnica in mediazione è coperta da riservatezza per sua natura legale, e diviene producibile solo e esclusivamente per accordo esplicito delle parti, verbalizzato al momento della nomina dell’esperto.

            Questo vincolo non rappresenta un ostacolo sterile alla ricerca di soluzioni tecniche in mediazione, ma trasforma il vincolo di riservatezza in un’opportunità strategica. Consente cioè di valorizzare la CTM come uno spazio protetto e informale di valutazione tecnica, senza il rischio che il risultato si “trasformi” automaticamente in elemento di prova processuale.

            La programmazione consapevole della CTM già in fase di mediazione – decidendo, sin dall’inizio e consapevolmente, se essa dovrà rimanere riservata o se dovrà essere producibile in giudizio – rappresenta quindi una necessità di razionalità gestionale e di corretta assistenza legale, fondamento del quale deve essere la trasparenza, la documentazione e l’accordo esplicito.

            Solo con questa consapevolezza, e con questa pianificazione a monte, la consulenza tecnica in mediazione potrà realizzare pienamente il suo duplice potenziale: strumento informale di ausilio alla composizione alternativa quando la riservatezza la protegge, e elemento probatorio disponibile e valutabile in giudizio quando le parti lo decidano consapevolmente e lo verbalizzino esplicitamente.

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