Superbonus 110 Dichiarazione svolgimento lavori e atto notorio.

Dopo aver trattato le principali novità del Superbonus 110%, ora prestiamo attenzione alle varie dichiarazioni che venogono richieste ai condomini.

In particolare, verifichiamo la sottoscrizione dei documenti: Dichiarazione multipla di atto notorio e Dichiarazione del proprietario allo svolgimento dei lavori ed i possibili aspetti di responsabilità per omessa sottoscrizione.

Le dichiarazioni in esame devono essere sottoscritte esclusivamente dai condomini che intendano effettuare i c.d. interventi trainati sulle proprie abitazioni.

Per questa tipologia di lavori, infatti, è il singolo condomino che deve aderire volontariamente o meno per quanto concerne l’unità abitativa di sua proprietà.

Cosa accade al condomino che non firma le dichiarazioni?

Laddove il condomino non intenda effettuare alcun lavoro sulla propria abitazione non è tenuto a rilasciare e/o compilare alcuna dichiarazione.

Si precisa che questa volontà dovrebbe di norma essere comunicata anticipatamente al fine di consentire ai tecnici incaricati il calcolo per il superamento delle due classi energetiche necessario per l’ottenimento della detrazione fiscale in conformità al D.L. 34/2020 e s.m.i.

Il condomino è obbligato a sottoscrivere le dichiarazioni per il Superbonus 110 Dichiarazione svolgimento lavori e atto notorio?

Come anticipato al capo precedente, non c’è alcun obbligo per il condomino che non intende usufruire dei lavori trainati.

È una sua libera determinazione, da far conoscere comunque tempestivamente all’Assemblea e/o ai restanti condomini, per non pregiudicare il progetto energetico complessivo.

La mancata firma delle dichiarazioni da una minoranza dei condomini può bloccare i lavori?

Laddove siano previsti interventi sulle singole unità immobiliari già autorizzati dai condomini, oltre a quelle sulle parti comuni, e gli interessati non rendano le dichiarazioni in esame, è possibile assistere ad un arresto dell’iter per la maturazione del credito fiscale.

In questi casi, la responsabilità potrebbe essere imputabile al condomino che si rifiuta di rendere la dichiarazione, avendo già prestato di fatto la sua volontà ai lavori trainati.

Di seguito un riepilogo delle fasi dell’iter procedurale che dovrebbe verificarsi per la corretta realizzazione delle opere e la conseguente maturazione del credito fiscale:

1: predisposizione delle dichiarazioni con le quali ogni condomino esplicita gli interventi che intende fare per la sua abitazione;

2: il tecnico esamina tutte le dichiarazioni rese, e sulla base degli interventi che i condomini hanno in esse dichiarato di voler eseguire, redige il c.d. progetto termico;

3: esecuzione dei lavori in appalto. SE IN QUESTA FASE il condomino che aveva assunto il proprio impegno dovesse cambiare la sua volontà, rischia di compromettere i calcoli termici effettuati e, dunque, potrebbe pregiudicare la fattibilità dell’intero intervento.

Il condomino che non firma le dichiarazioni assume una forma di responsabilità?

Se il condomino non sottoscrivesse le dette dichiarazioni, dopo aver prestato consenso alla realizzazione delle opere, potrebbe pregiudicare il progetto termico elaborato e la fattiva realizzazione dei lavori con l’ottenimento dei relativi incentivi statali.

Chi è esentato dalla sottoscrizione delle dichiarazioni?

È esentato dalla sottoscrizione il condomino che non intende effettuare lavori sulla propria abitazione, e che abbia già tempestivamente comunicato la sua volontà in tal senso nella fase preliminare alla progettazione, e di cui, consequenzialmente, non si sia quindi tenuto conto in fase progettuale (progetto termico) al fine di ottenere il superamento delle due classi energetiche, da dimostrare mediante l’a/estato di prestazione energetica – A.P.E. (art. 6 del decreto lgs 19 agosto 2005, n. 192).

Ne deriva che, un ripensamento sull’effettuare o meno i lavori “privati” dopo l’elaborazione e la predisposizione del progetto termico, potrebbe compromettere il risultato di ottenere il superamento delle due classi energetiche, indispensabile per conseguire i benefici fiscali complessivi, e pertanto, la relativa responsabilità potrebbe ricadere su costui che ha ritrattato le proprie determinazioni iniziali

La mancata firma può portare il condomino a dover pagare per intero i lavori?

La ripartizione millesimale delle spese afferisce esclusivamente alle opere di natura condominiale per le quali vige il principio maggioritario, e per le quali l’unico titolare del potere di sottoscrizione è l’Amministratore del condominio, PREVIA AUTORIZZAZIONE RACCOLTA IN APPOSITA ASSEMBLEA.

Pertanto, il condomino contribuisce sulla scorta dei valori millesimali soltanto per ciò che concerne i lavori riguardanti le parti comuni del fabbricato condominiale.

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