Cessione del credito: 4 aprile data ultima per le comunicazioni.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39, viene eliminata la possibilità della remissione in bonis per le comunicazioni delle opzioni previste dal Superbonus.

Cosa prevede la norma

La remissione in bonis non sarà consentita per la comunicazione all’AdE dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e ssmm.

Ivi incluse, quindi, quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

La norma punta ad acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dei crediti derivanti da sconto in fattura e cessione del credito.

Cessione del credito: 4 aprile data ultima per le comunicazioni

Ne deriva che le comunicazioni relative all’esercizio delle opzioni indicate e relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2022, è consentita esclusivamente entro il 4 aprile 2024.

Come chiarito dall’AdE, l’istituto della remissione in bonis, non si applicherà più alla comunicazione delle opzioni alternative dei bonus edilizi.

La remissione in bonis avrebbe consentito di comunicare all’AdE l’utilizzo dei benefici fiscali entro il 15 ottobre 2024.

Superbonus ed interventi successivi al 30 marzo

Per tutti gli interventi successivi all’entrata in vigore del citato decreto, non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.

Tale modifica riguarda anche il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i progetti per l’edilizia popolare, le cooperative di abitazioni e le ONLUS.

A ciò si aggiunga che Il D.L. 39/2024 esclude dall’opzione della cessione del credito i contribuenti che non hanno iniziato i lavori agevolati con Superbonus pur avendo presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023.

È previsto quindi che per beneficiare delle opzioni è necessario documentare i lavori già effettuati ed avere già una fattura emessa entro il 30 marzo.

Superbonus e debiti erariali

Va, infine, osservato che l’art. 4 prevede che in presenza di debiti nei confronti dell’Erario già iscritti a ruolo, l’utilizzabilità in composizione dei crediti da Superbonus sia sospesa fino alla concorrenza degli importi iscritti a ruolo.

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